Regolamento Organico


REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA"

Art. 1

Premessa

All'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia possono essere iscritti

cittadini aventi i requisiti di cui all'Art. 3 dello Statuto.

Art. 2

Fondo di solidarietà

Il Fondo di Solidarietà è autonomo ed è gestito da una Commissione istituita nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni finali vengono assunte dal Consiglio e sono definitive ed inappellabili.

Art. 3

Modalità di iscrizione Soci effettivi

La richiesta d'iscrizione a Socio Effettivo avviene a mezzo domanda del richiedente, debitamente compilata e sottoscritta su apposito modulo, fornito dalle Sezioni.

La domanda deve essere convalidata dal Presidente della Sezione e trasmessa alla Segreteria Generale - c/o CONI - Stadio Olimpico Tribuna Tevere - 00135 Roma, unitamente alla quota d'iscrizione deliberata dal C.D.N. e alla quota " una tantum " relativa a tessera, distintivo, vetrofania, diploma.

La domanda è esaminata dalla Segreteria Generale che ne verifica la rispondenza dei requisiti previsti dalle norme statutarie e conservata nell'archivio storico dell'Associazione.

Art.4

Soci Onorari

La nomina di nuovi Soci Onorari avviene solo "motu proprio" del Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera unanime. Le proposte di nomina di Soci onorari devono essere inoltrate alla Segreteria Nazionale dai Presidenti di Sezione, attenendosi alla misura massima di un venticinquesimo del numero complessivo degli iscritti in regola d'ogni Sezione.

Le proposte devono riguardare eminenti personalità di alto livello etico ed istituzionale, sportivo e non.

Ad essi viene consegnato: tessera, distintivo e diploma.

Art. 5

Amici degli Azzurri

Allo scopo di consentire a personalità dello sport e simpatizzanti degli Azzurri di far parte dell'Associazione, il C.D.N. ha istituito la categoria di Soci "Amici degli Azzurri", della quale possono far parte, su delibera dei Consigli Direttivi Sezionali, persone in sintonia con il secondo e terzo comma dell'Art. 3 dello Statuto. Detti Soci non possono rivestire cariche associative di nessun livello, non hanno diritto a voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, ne possono rientrare nel numero di soci costituente "quorum" assembleare delle Sezioni. Le modalità relative alle quote sociali da versare da parte degli "Amici degli Azzurri", saranno oggetto, di anno in anno, di apposita circolare informativa.

Art. 6

Perdita della qualifica di Socio per morosità

La perdita della qualità di Socio per morosità negli obblighi contributivi associativi è autonomamente valutata dal Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione ed applicata dopo attenta valutazione delle ragioni e/o cause per le quali il Socio si è reso moroso. Il Socio può ricorrere al C.D.N. entro 30 giorni dalla notifica della perdita della qualifica di Socio, dandone notizia alla Sezione d'appartenenza.

TITOLO II

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 7

Assemblea Nazionale Ordinaria

L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta annualmente almeno 30 giorni prima della data d'effettuazione ed il suo svolgimento è regolato dalle norme di cui all'Art. 6 dello Statuto.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva viene indetta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

Art. 8

Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea nazionale straordinaria viene convocata su delibera del C.D.N. oppure su richiesta della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve pervenire al Presidente Nazionale con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno ed una relazione sugli stessi. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a convocare l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro il tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e può inserire nell'ordine del giorno ulteriori argomenti, oltre a quelli richiesti.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve svolgersi entro i 60 giorni successivi alla data dell'avviso di convocazione.

Art. 9

Assemblee Nazionali

L'avviso di convocazione per le Assemblee Nazionali deve contenere :

  • l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione ;
  • le modalità relative alla partecipazione ed al numero degli iscritti che ogni Delegato può rappresentare con diritto di parola e voto ;
  • l'ordine del giorno.

All'avviso di convocazione per l'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere allegata copia delle relazioni di cui al seguente art. 10, lett. a) e b).

L'avviso di convocazione per l'Assemblea Straordinaria deve essere inviato alle Sezioni almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Nell'Assemblea Ordinaria hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con la quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente alla convocazione dell'Assemblea.

Nell'Assemblea Straordinaria hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con la quota associativa alla data dell'ultimo giorno del mese antecedente alla data dell'avviso di convocazione della Assemblea stessa.

Prima di ogni Assemblea Nazionale il Segretario Generale procede alla verifica delle Sezioni che hanno adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dell'Associazione, computa il numero dei Delegati con diritto di partecipazione e voto nell'Assemblea Nazionale, dandone comunicazione alle rispettive Sezioni.

Contro la verifica del Segretario Generale le Sezioni possono ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10

Ordine del giorno della Assemblea Ordinaria

L'ordine del giorno per l'Assemblea Nazionale Ordinaria deve contenere, oltre all'indicazione delle operazioni di cui al precedente art. 9, i seguenti argomenti :

  • relazione del Consiglio Direttivo Nazionale ;
  • relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ;
  • relazione del Collegio dei Probiviri, qualora siano state espletate pratiche relative alle competenze del Collegio.

Possono essere previsti altri argomenti, purché consentiti dallo Statuto.

Art. 11

Ordine del Giorno della Assemblea Straordinaria

L'ordine del giorno per l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve contenere:

  • gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione;
  • sintetica relazione sulle motivazioni delle richieste.

Art.12

Operazioni preliminari obbligatorie per ogni assemblea Nazionale

Sono operazioni preliminari obbligatorie d'ogni Assemblea Nazionale :

  • la verifica dei poteri ;
  • la nomina del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e di un Segretario, scelti al di fuori del Consiglio Nazionale in carica,
  • la designazione degli scrutatori per le elezioni delle cariche sociali e/o per le votazioni a scrutinio segreto, nel numero fissato dal Presidente dell'Assemblea in relazione ai presenti.

Art. 13

Validità delle Assemblee

Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione qualora i Delegati rappresentino almeno la metà degli Associati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, trascorsa almeno un ora da quella fissata per la prima convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di Delegati.

Le sole Assemblee Nazionali elettive sono valide in seconda covocazione con la presenza di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.

Art. 14

Delegati

I Delegati possono essere solo i Soci e non possono, nelle Assemblee Nazionali, delegare ad altri i loro voti.

I Delegati votano con voto singolo, come indicato all'Art. 6, lettera a) dello Statuto.

Art. 15

Candidature

I requisiti necessari alla presentazione delle candidature sono indicati all'art. 22 dello Statuto.

Le candidature devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica (email) o consegnate a mano:

  • alla Segreteria Generale per le cariche nazionali. Il candidato deve informare per opportuna conoscenza la propria Sezione di appartenenza;
  • al Presidente di Sezione per le cariche sezionali.

Tute le candidature devono pervenire entro 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I candidati alla carica di Consigliere Nazionale saranno suddivisi in due liste separate di Olimpici ed Azzurri, necessarie per l'elezione di 7 Consiglieri Olimpici e 7 Consiglieri Azzurri, come previsto dall'art. 10, punto 1 dello Statuto.

Ogni Socio può candidarsi ad una sola carica associativa.

Art. 16

Accettazione delle cariche

Ogni Socio eletto a cariche associative può accettare formalmente l'incarico subito dopo l'elezione, con dichiarazione inserita a verbale o entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di nomina.

Qualora l'eletto non accetti l'incarico, secondo quanto prescritto all'art.23, punto 3 dello Statuto subentra automaticamente il candidato che lo segue nella graduatoria delle preferenze, il quale a sua volta deve accettare con le modalità sopraddette.

Il Socio eletto s'impegna ad onorare l'incarico per il quale si era candidato collaborando effettivamente al compito al quale è stato chiamato.

Art. 17

Votazioni

Nel corso delle votazioni l'Assemblea Nazionale elettiva deve conoscere l'esito ufficiale della votazione effettuata per l'elezione del Presidente prima di dare corso alle votazioni per l'elezione delle altre cariche.

Pur tuttavia il Presidente dell'Assemblea può, per giustificate, contingenti ragioni e per agevolare i lavori assembleari, proporre all'Assemblea una modifica della procedura prevista dal presente articolo.

Art.18

Decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo è regolata dagli artt. 9 e 11 dello Statuto.

Art.19

Ricorso contro la validità dell' assemblea

Eventuale ricorsi contro la validità di un'Assemblea Nazionale sono proponibili soltanto se presentati al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori assembleari.

Art. 20

Incarichi particolari a Soci

Ogni Organo associativo può, nell'ambito dei propri poteri, conferire temporanei incarichi particolari a Soci.

Art. 21

Validità riunioni Organi Statutari

Per la validità delle riunioni del C.D.N. dell'Associazione, occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti occorre la presenza della maggioranza dei loro Membri effettivi.

Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Di ogni riunione di Organi associativi deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 22

Consiglio Direttivo Regionale - Delegato Regionale

I compiti del Presidente del Consiglio Regionale, quando previsto e del Delegato Regionale sono indicati all'art. 19 dello Statuto.

Art. 23

Presidente di Sezione

I Presidenti di Sezione sono responsabili degli atti di gestione amministrativa, fiscale e contabile della loro Sezione.

Art. 24

Quota sociale

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce nel corso dell'ultima riunione d'ogni anno, la misura della quota sociale da versare alla Segreteria Generale per l'anno successivo:

  • dei Soci effettivi;
  • degli Amici degli Azzurri.

In mancanza di delibera rimane invariata la quota in corso.

Art. 25

Inviti a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale possono, ove ne ravvisino l'opportunità e limitatamente agli argomenti di specifica competenza, far intervenire alle proprie riunioni Soci ed anche persone estranee all'Associazione.

Art. 26

Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno

Ogni Organo associativo può proporre argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le proposte vanno dirette per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 27

Interpretazione normativa sociale

Qualora per l'interpretazione della normativa Sociale sorga un contrasto tra Delegati e Consiglio Direttivo Nazionale o tra Sezioni e Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero tra Soci e Sezioni o comunque tra gli Organi Associativi, il contrasto sarà risolto, nei tempi e nei modi fissati dall'Art. 15 dello Statuto, dal Collegio dei Probiviri. Nel caso di ricorso avverso a detta soluzione, la funzione giurisdizionale rientra nelle competenze della Commissione di Appello, secondo quanto disposto dall'Art. 16 dello Statuto.

Art. 28

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che, nel corso del quadriennio, senza giustificato motivo non prendono parte per tre volte, anche non consecutive, alle riunioni, sono dichiarati decaduti dall'incarico con delibera dello stesso Consiglio, convalidata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 29

Assemblea Straordinaria Sezionale

L'Assemblea straordinaria della Sezione può avvenire o su convocazione del C.D. Sezionale o su richiesta della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

La richiesta di convocazione di detta Assemblea deve pervenire al Presidente della Sezione con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è tenuto a convocare l'Assemblea Sezionale Straordinaria entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e può inserire nell'ordine del giorno ulteriori argomenti.

Art. 30

Convocazione Assemblee Sezionali

L'avviso di convocazione delle Assemblee Sezionali deve contenere gli argomenti di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 9.

Art.31

Ordine del Giorno delle Assemblee Sezionali

L'ordine del giorno per l'Assemblea Sezionale Ordinaria deve contenere, oltre all'indicazione delle operazioni di cui all'Art. 9, i seguenti argomenti :

  • relazione del Presidente ;
  • relazione sui rendiconti ;
  • disposizioni relative alle elezioni.

Tra le operazioni preliminari obbligatorie delle Assemblee Sezionali può essere omessa la nomina di un Vice Presidente.

Art. 32

Assemblee Sezionali

Modalità per la partecipazione e svolgimento.

Ogni Socio può farsi rappresentare alle Assemblee Sezionali da un altro Socio della Sezione, mediante delega scritta.

Ogni Socio può essere intestatario di quattro deleghe e, quindi, portare, al massimo, cinque voti, compreso il proprio.

In caso di Assemblea Elettiva il Presidente ed i Consiglieri Sezionali, nonché i candidati alle cariche Sezionali non hanno diritto a voto e non possono essere portatori di deleghe.

Lo svolgimento delle assemblee Sezionali deve essere conforme a quanto stabilito dall'Art. 6 dello Statuto.

Copia del verbale delle Assemblee Regionali deve essere inviata alla Segreteria Generale.

Art. 33

Ricorso contro la validità della Assemblea

Eventuali ricorsi contro la validità di un'Assemblea Sezionale devono essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori assembleari.

Art. 34

Assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale

I componenti del Consiglio Direttivo Sezionale che nel corso del quadriennio, senza giustificato motivo, non prendono parte per tre volte, anche non consecutive, alle riunioni, sono dichiarati decaduti dall'incarico con delibera dello stesso Consiglio, convalidata dall'Assemblea Sezionale Ordinaria. Il Consiglio Direttivo Sezionale può, qualora emergano motivi di particolare necessità, prorogare i termini di scadenza.

Art. 35

Dimissioni o impedimento in seno al Consiglio Direttivo Sezionale

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo in seno al Consiglio Direttivo Sezionale, si applicano, con le opportune varianti, le disposizioni di cui all'art.23 dello Statuto.

Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale si applicano, con le opportune varianti, le disposizioni di cui all'art 11 dello Statuto. Il termine di convocazione dell'Assemblea Sezionale Ordinaria è di trenta giorni.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

TITOLO III

DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.36

Censura

La censura consiste in una dichiarazione motivata di biasimo ed è inflitta per trasgressioni lievi ai doveri sociali.

Art. 37

Ammenda

L'ammenda viene comminata solo nei confronti delle Sezioni che si rendano inadempienti agli obblighi sociali ed alle disposizioni degli Organi dell'Associazione.

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Art. 38

Sospensione

La sospensione può essere comminata per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

La sospensione è applicata per fatti che ledono la reputazione del Socio e compromettano la sua appartenenza all'Associazione in relazione ai principi istituzionali della stessa.

Il Socio imputato di reato non colposo può essere cautelativamente sospeso nella attesa della sentenza definitiva, ferma restando la proponibilità di autonoma azione disciplinare

Art. 39

Radiazione

La radiazione viene comminata per continuata cattiva condotta morale, oppure a seguito di sentenza di condanna definitiva per motivi ritenuti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione, oppure per un comportamento che leda gravemente l'immagine dell'Associazione e dei suoi Soci e/o che sia assolutamente incompatibile con lo spirito dello Statuto sociale.

Art. 40

Conseguenze disciplinari

I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21, punti c) e d) dello Statuto, comportano la decadenza da cariche sociali.

Art. 41

Promozione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare è promossa di propria iniziativa o su richiesta di altri Soci dal C.D. della Sezione, ferme restando le prerogative di "motu proprio" del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 42

Contestazione provvedimenti disciplinari

La contestazione ed ogni altro provvedimento relativo all'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, devono essere portati a conoscenza dell'interessato a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Art. 43

Procedure

In tutti i casi in cui occorra accertare la fondatezza degli addebiti mossi ad un Socio, che possano dare luogo a procedimento disciplinare, l'Organo associativo competente a decidere in primo grado, può affidare ad un suo componente il compimento dell'istruttoria che si rende necessaria per l'accertamento dei fatti.

In grado di appello l'Organo associativo competente compie, con le stesse modalità, l'istruttoria che è strettamente necessaria e che non sia stata già esperita in primo grado.

In sede di appello, non è ammessa istruttoria, a meno che non vengano a conoscenza fatti nuovi che ne impongono la riapertura. In tale caso l'Organo associativo competente delega l'Organo competente in primo grado affinché proceda, rimettendogli poi gli atti per gli opportuni accertamenti.

Art. 44

Provvedimenti di 1° grado

I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Collegio dei Probiviri.

Avverso i provvedimenti comminati da detto Collegio il Socio può ricorrere alla Commissione Nazionale d'Appello.

Art. 45

Ricorsi a provvedimenti di 1° grado

L'appello ed il ricorso avverso i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 dello Statuto vanno proposti, mediante lettera raccomandata con A.R., nel termine di quindici giorni dalla data in cui perviene al Socio la comunicazione al precedente Art. 48.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Labaro Sociale

Il Labaro è conforme al modello indicato ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 47

Tessere e Distintivi

Le Tessere ed i Distintivi per i Soci Effettivi, Onorari e Amici degli Azzurri sono conformi al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

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IL PRESENTE REGOLAMENTO ORGANICO E' STATO APPROVATO DAL C.D.N. DELL'ASSOCIAZIONE NEL CORSO DELLA RIUNIONE TENUTASI A BOLOGNA IL 15 MAGGIO 2010.