Statuto


ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA 

(Allegato n° 2 - Deliberazione n° 397 - Riunione del 13 ottobre 2015)

Titolo I

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. E' costituita, con Sede in Roma, un'Associazione denominata "Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia" (ANAAI) riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita, che dall'anno 2006 cambia denominazione in Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (ANAOAI)

2. L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone le seguenti finalità, in sintonia con le norme attuative riportate nel Regolamento delle Associazioni Benemerite emanato dal CONI:

a) promuovere l'ideale della Maglia Azzurra intesa come simbolo dei valori olimpici, sportivi e culturali dell'Italia;

b) mantenere vivi tra gli Atleti Olimpici e Azzurri i vincoli di solidarietà sportiva ed umana, valorizzando l'ideale della Maglia Azzurra quale aspirazione massima dell'Atleta;

c) rendersi depositaria delle tradizioni dello sport olimpico ed azzurro ed esaltarne lo spirito come stile e concezione di vita;

d) stimolare con le iniziative più idonee l'avviamento dei giovani alla pratica sportiva, mettendo a disposizione di tutti gli organismi sportivi la collaborazione specifica degli Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia;

e) prestare, secondo le disponibilità dell'Associazione, assistenza morale e materiale ai Soci che versino in condizioni di particolare indigenza ed impegnarsi per il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine dell'agonismo;

f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari straniere valorizzando così l'ideale sportivo come mezzo di coesione e solidarietà tra i popoli.

g) indire ed organizzare periodicamente eventi agonistici amatoriali a carattere amichevole, aventi scopi di solidarietà e di promozione, comunque senza fini di lucro;

h) istituire ed esercitare rapporti con il mondo della Scuola per incontri e sviluppo di progetti aventi carattere di cultura sportiva e di conoscenza del valore e degli ideali dello sport.

3. L'Associazione ha sede a Roma e la sua durata è illimitata.

4. L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con i principi fondamentali, con l'art. 30 dello Statuto del CONI e con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico della partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

6. L'Associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del

CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione.


Art. 2 - Fondo comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei Soci, da eventuali donazioni o lasciti e da qualsiasi altra entrata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Finché l'Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne quote in caso di recesso.

3. E' istituito un autonomo Fondo di Solidarietà.

4. Il Fondo di Solidarietà, destinato solo alla finalità di cui all'art. 1 lettera e), è autonomo rispetto al fondo comune ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute a tal fine da Soci o da terzi. Può essere alimentato con il prelievo di una piccola percentuale della quota associativa, annualmente fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, onde garantire la sussistenza del Fondo stesso. Viene gestito da una Commissione "ad hoc" istituita nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale sulla base di apposito Regolamento di attuazione dello Statuto, con decisioni finali prese dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

5. In caso di non utilizzo per 5 anni il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il suo parziale o totale trasferimento al fondo comune.


Art. 3 - Requisiti per divenire Soci

1. Hanno diritto di iscriversi all'Associazione quali Soci Effettivi:

a) gli Atleti che abbiano partecipato alle Olimpiadi o ai Giochi Olimpici Invernali o che abbiano indossato la Maglia Azzurra partecipando in rappresentanza ufficiale dell'Italia o che siano stati qualificati Azzurri dalle rispettive Federazioni sportive, comprese le Discipline Associate riconosciute dal CONI;

b) coloro che abbiano conseguito primati mondiali o continentali riconosciuti dalle Federazioni Sportive Internazionali;

c) gli Atleti che abbiano degnamente rappresentato l'Italia in competizioni sportive internazionali e che siano ammessi nell'Associazione "motu proprio" del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unanime;

d) gli Atleti che, pur non rispondendo ai requisiti precedenti abbiano fatto parte ufficialmente delle rappresentanze nazionali partecipanti ai campionati mondiali od europei di categorie giovanili di età superiore agli anni 16;

e) gli Atleti che hanno partecipato ai Campionati Mondiali del C.I.S.M. (Comitato Internazionale Sport Militare) nelle discipline riconosciute dal CONI.

Il Consiglio Direttivo procede all'ammissione di nuovi Soci dopo che la Segreteria Generale ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti per far parte dell'Associazione e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. I Soci Onorari e Benemeriti attualmente iscritti rimangono in forza alle Sezioni con i compiti che già detengono. Ulteriori nomine di Soci Onorari, eventualmente proposte dai soci, potranno avvenire solo "motu proprio" del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unanime.

3. Non possono far parte dell'Associazione coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, nonché coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti dal CONI, Federazioni Sportive, Discipline Associate ed altri organismi riconosciuti dal CONI.


Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1. La qualità di Socio, oltre alla perdita dei requisiti di cui al precedente articolo, viene meno per dimissioni, per radiazione determinata da gravi infrazioni all'ordinamento sociale e automaticamente, per morosità negli obblighi contributivi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La tessera ha validità 4 anni e deve essere rinnovata annualmente nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

2. I Soci hanno diritto a voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nelle Assemblee Sezionali e, per il tramite del Delegato, nelle Assemblee Nazionali e possono concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive sociali; partecipano all'attività ufficiale dell'Associazione in base allo Statuto ed al Regolamento di attuazione dello Statuto.

3. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'ANAOAI, il codice di comportamento sportivo istituito dal CONI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali.


Titolo II

Art. 5 - Organi associativi

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea Nazionale;

b) Presidente Nazionale;

c) Consiglio Direttivo Nazionale;

d) Consiglio di Presidenza;

e) Collegio dei Probiviri;

f) Collegio dei Revisori Legali;

g) Commissione di Appello;

h) Consigli Direttivi Regionali.

2. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo d'appartenenza.

3. Tutte le cariche di detti organi associativi sono onorifiche e gratuite.

4. Il Presidente Nazionale non può restare in carica oltre due mandati consecutivi. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.


Art. 6 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva.

2. Essa è costituita dai Delegati eletti annualmente nelle rispettive Assemblee Sezionali, nella misura di un Delegato ogni 40 associati aventi diritto al voto. Per ogni frazione uguale o superiore a 21 viene assegnato un ulteriore Delegato. Le Sezioni con meno di 40 iscritti saranno rappresentate da un Delegato. I Delegati votano con voto singolo. I candidati alle cariche elettive, non possono essere "Delegati". A ciascun associato è attribuito un voto nell'Assemblea sezionale. La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote annuali di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

3. I lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente, del Segretario e della Commissione scrutinio, anche per acclamazione. Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie la Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche sociali e che non siano candidati a cariche associative. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.

4. Le Assemblee Ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, siano esse Assemblee nazionali o sezionali. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto. Le Assemblee elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza del trenta per cento degli aventi diritto a voto. Le Assemblee straordinarie per la modifica dello statuto, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno il sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione sono validamente costituite con la metà più uno degli aventi diritto a voto. I "Delegati" non possono essere rappresentati per delega.

5. Per le elezioni alle cariche associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea - si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

6. L'Assemblea Nazionale Ordinaria, inoltre:

a) delibera sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al Presidente e relativa alle attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente Assemblea; delibera, altresì, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) esamina ed approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale relativi al quadriennio od al mandato per il quale sono stati approvati dal citato organo di amministrazione;

c) approva il bilancio consuntivo;

d) fissa le principali linee programmatiche associative per il nuovo quadriennio;

e) elegge entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazione separate e successive, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori Legali e i componenti della Commissione di Appello;

f) delibera sull'eventuale proposta di nomina a Presidente Onorario dell'Associazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;

g) si pronuncia sulla convalida di eventuali referendum.

7. L'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva è celebrata annualmente entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo riferito all'esercizio sociale precedente, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza.

8. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale, anche su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata e svolgersi entro 90 giorni dalla richiesta. Il Presidente, i componenti gli organi associativi ed i candidati alle cariche elettive non hanno diritto di voto e quindi non possono essere eletti Delegati nelle Assemblee. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

9. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) delibera sugli argomenti che hanno dato causa alla convocazione;

b) esamina e vota le modifiche allo Statuto dell'Associazione, da sottoporre per l'esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI;

c) delibera sulla fusione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi, ovvero lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio ad Associazioni similari o ad Enti di beneficenza aventi carattere sportivo;

d) elegge, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori Legali e della Commissione d'Appello venuti a mancare per qualsivoglia motivo;

e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Direttivo Nazionale e convocate dal Presidente dell'A.N.A.O.A.I. a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, raccomandata postale, ovvero mediante telegramma, fax o pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima del giorno dell'effettuazione, sempre che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione da parte degli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.


Art. 7 - Scioglimento o fusione

1. Lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altre Associazioni aventi analoghi scopi devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. Trattandosi di Assemblea di 1° grado la partecipazione è diretta e non tramite Delegati. Lo stesso "quorum" è richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione deve essere convocata a seguito di richiesta scritta e nominativa avanzata da almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.


Art. 8 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'indire l'Assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

5. Per l'approvazione delle modifiche, occorre la maggioranza dei voti presenti.

6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CONI.


Art. 9 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dell'attuazione degli scopi associativi.

2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza, esercitando inoltre ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.

3. Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee Generali;

b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;

c) sovrintende alle attività e alle operazioni amministrative;

d) vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici dell'A.N.A.O.A.I.., ad esclusione degli Organi di Giustizia e quelli di Controllo;

e) stabilisce l'articolazione degli uffici di Segreteria;

f) può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della sua carica;

g) può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;

h) assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori;

i) può delegare proprie competenze ai Vicepresidenti;

j) concede la grazia qualora risulti scontata almeno metà della pena inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sentenza;

k) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Commissari Straordinari delle Strutture Periferiche.

4. Il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di urgenza propri del Consiglio Direttivo Nazionale, che sottopone alla ratifica dell'Organo competente alla sua prima riunione utile e, comunque, entro 90 giorni.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente Vicario o, in subordine, il più anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

6. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo. Un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata e svolgersi entro 90 giorni. Il Vice Presidente Vicario disporrà per la relativa convocazione. Al Vice Presidente Vicario spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

7. In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetterà sia a quest'ultimo, sia al Consiglio Direttivo: entrambi gli organi suddetti resteranno in "prorogatio" sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva nei termini di cui sopra. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, resterà in "prorogatio", unitamente al Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vicario.


Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e di dieci Consiglieri Nazionali, di cui 5 Atleti Olimpici e 5 Atleti Azzurri eletti dall'Assemblea Nazionale. Ne fa comunque parte di diritto, come Past - President, il Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello nuovo eletto, con voto solo consultivo.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.

3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge, tra i suoi componenti, due Vice Presidenti Nazionali, un Olimpico ed un Azzurro, di cui uno Vicario e nomina il Segretario Generale.

5. Se il Presidente eletto è un Atleta Olimpico, il Vice Presidente Vicario deve essere un Atleta Azzurro e viceversa. Nel caso di riunioni internazionali riservate agli Atleti Olimpici la partecipazione è prerogativa del Presidente o del Vice Presidente Vicario purché Atleta Olimpico.

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari e il Collegio dei Revisori Legali. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione è spedito, a mezzo fax od altro strumento equipollente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni tre non festivi. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

I Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale che cessano dall'incarico per dimissioni, decadenza - ai sensi del successivo art. 25 - o impedimento definitivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

Il Segretario Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'uso di apparecchiature per videoconferenza, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.

8. Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell'Associazione emersa dalle Assemblee Nazionali. In particolare:

a) determina i principi generali che riguardano l'attività e l'amministrazione associativa, la costituzione di Commissioni, comitati ed uffici periferici;

b) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone le relazioni d'accompagnamento e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

c) indice di norma le Assemblee Nazionali;

d) interpella i Soci, tramite le Sezioni, a mezzo di referendum;

e) riconosce "motu proprio" la dignità di Atleti Azzurri d'Italia agli Atleti di cui al precedente articolo 3 c) e nomina Soci Onorari secondo quanto prescritto all'articolo 3, comma 2;

f) ratifica la costituzione delle Sezioni e previo un controllo di legittimità, ratifica le delibere assunte dalle Assemblee Sezionali per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;

g) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Sezionali;

h) a fronte di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, oppure di constatata impossibilità di funzionamento degli Organi delle Sezioni dichiara la decadenza di tali Organi e nomina un Commissario, indicendo e celebrando l'Assemblea Sezionale entro i successivi 90 giorni;

i) delibera i regolamenti dell'Associazione e le relative modifiche;

j) può, di propria iniziativa, formulare proposte di modifiche dello Statuto;

k) applica lo Statuto ed i Regolamenti;

l) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;

m) amministra il patrimonio dell'Ente;

n) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

o) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori Legali;

p) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento;

q) nomina tre componenti della Commissione Verifica Poteri;

r) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e le altre organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo, locali, nazionali e internazionali;

s) attribuisce ai Vice Presidenti le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale e ad uno di essi le funzioni vicarie;

t) fissa le quote annuali di tesseramento;

u) promulga amnistia ed indulto;

v) ratifica le delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio di Presidenza, adottate in via d'urgenza;

z) istituisce una Commissione "ad hoc" nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale per la gestione del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2 comma 4).


Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

a) per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del Presidente;

b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea;

c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; per contemporanee sono da considerare le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al punto a), si procede ai sensi dell'art. 9.

3. Nell'ipotesi di cui al punto b), decadranno sia il Presidente che il Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 9.

4. Nell'ipotesi di cui al punto c), l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 9.

5. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi sono irrevocabili.


Art. 12 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri, il Presidente, due Vice Presidenti, due Membri del Consiglio Direttivo Nazionale a rotazione biennale. Si riunisce, con l'assistenza del Segretario Generale ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, per esaminare argomenti di particolare urgenza, preparare l'ordine del giorno e le rispettive delibere delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. È costituito validamente con la presenza del Presidente e di almeno altri due membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

3. Le decisioni assunte dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.


Art. 13 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'incarico ha durata quadriennale, ma può essere revocato in qualunque momento. Il Segretario Generale svolge la sua attività presso la sede dell'Associazione ed in particolare, su mandato del Consiglio Direttivo:

a) esegue le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente;

b) esegue le delibere degli Organi Associativi nell'ambito dell'attività di loro competenza;

c) tiene ed aggiorna i libri ed i documenti, anche contabili e fiscali, dell'Associazione;

d) predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale;

e) cura la stesura, ove richiesto, dei verbali relativi alle riunioni degli organi dell'Associazione;

f) mantiene i contatti tra gli organi del CONI, con le Federazioni sportive e con le altre Associazioni Benemerite;

g) mantiene i contatti con gli organi dell'Associazione e gestisce i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori dell'Associazione;

h) provvede al disbrigo della corrispondenza ed emette gli atti rientranti nella sua competenza;

i) cura la gestione dei conti correnti bancari e postali, anche con poteri di firma su delega del Presidente;

l) controlla il corretto tesseramento dei soci e il loro diritto a partecipare alle Assemblee;

m) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso;

n) tiene il libro di cassa, del quale è il responsabile e ha la custodia dei beni dell'Associazione.

2. Al Segretario Generale spetta una indennità di funzione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con ogni altra carica associativa.


Art. 14 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dall'ANAOAI hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dello stesso. I Soci si impegnano a non adire ad altri organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale per particolare e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma. Il diniego di autorizzazione deve essere in ogni caso adeguatamente motivato. Il Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente tale termine la deroga si presume concessa.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.


Art. 15 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, costituisce organo di giustizia di primo grado; si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci ed esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone. Inoltre:

a) promuove "motu proprio" o su denuncia degli Organi associativi o di associati l'azione disciplinare;

b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 e ne cura l'esecuzione;

c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Nazionali e contro il Commissariamento delle Sezioni Provinciali; in questa ipotesi decide entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;

e) il Collegio è costituito con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

3. I provvedimenti devono essere adottati entro 90 giorni dall'apertura del procedimento e vanno comunicati per iscritto, sia all'interessato, sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti; entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tale contestazione l'interessato può presentare controdeduzioni per iscritto, come anche può chiedere di essere sentito personalmente.

4. E' facoltà del Socio il ricorso contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione di Appello, che costituisce organo di giustizia di secondo grado, entro 15 giorni dal ricevimento del procedimento stesso.

5. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con mandato quadriennale, non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

6. I componenti del Collegio devono essere in possesso di specifica professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra non iscritti all'Associazione.


Art. 16 - Commissione di Appello

1. La Commissione di Appello costituisce organo di giustizia di secondo grado. Si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. La Commissione di Appello, decide inappellabilmente, entro 45 giorni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari adottate dal Collegio dei Probiviri.

3. L'interessato può presentare memorie difensive per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente

4. Per la validità delle riunioni della Commissione di Appello è richiesta la presenza di tre Membri e le sue deliberazioni debbono essere a maggioranza assoluta.

5. La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta per iscritto sia all'interessato, sia al Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Il mandato della Commissione è quadriennale. La Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale

7. La Commissione esamina le domande di riabilitazione presentate dai Soci.

8. I componenti della Commissione devono essere in possesso di specifica professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra non iscritti all'Associazione.


Art. 17 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale

1. I soci dell'ANAOAI esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall'attività associativa che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Generale dell'ANAOAI che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.


Art. 18 - Collegio dei Revisori Legali

1. Il Collegio dei Revisori Legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il Presidente e i membri del Collegio vengono eletti dall'Assemblea.

3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali. Gli altri componenti, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali o essere in possesso di idonea professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non soci.

4. Il Collegio, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ANAOAI, sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili.

5. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione finanziaria dell'ANAOAI.

6. Esamina il bilancio preventivo e il consuntivo annuale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale.

7. Il Collegio deve essere invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché alle sedute dell'Assemblea Nazionale.

8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato eletto.

9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del Collegio si provvede all'integrazione dei membri effettivi secondo i principi di cui agli artt. 2398 e seguenti del codice civile, fatta salva la necessità di avere almeno il Presidente rispondente al requisito di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

10. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio.


Art. 19 - Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è istituito nelle regioni in cui sono costituite ed operanti almeno cinque Sezioni. E' formato dai Presidenti delle Sezioni comprese nel territorio. Nelle Regioni dove non sono operanti cinque Sezioni ovvero al cessare del persistere di tale requisito, il Consiglio Direttivo Nazionale, ove lo riterrà opportuno, nominerà un Delegato Regionale, avente lo stesso compito del Presidente Regionale. La prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale è convocata dal Presidente Nazionale entro 30 giorni dall'Assemblea Elettiva Nazionale, per eleggere il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, che debbono essere scelti tra i Presidenti delle Sezioni della Regione. Si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero ogni volta che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale coordina l'attività associativa della regione, ne stimola lo sviluppo, propone le finalità ideali e morali dello spirito che anima l'Associazione e ne cura la realizzazione, mantenendo assidui contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.


Titolo III

Art. 20 - Organizzazione periferica

1. L'Organizzazione periferica dell'ANAOAI è costituita dalle Sezioni Provinciali.

2. L'organizzazione dell'ANAOAI si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

3. Le strutture territoriali dell'Associazione, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti dell'ANAOAI.

4. Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.

5. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

6. Nelle Province ove siano presenti almeno venti soci, il Consiglio Direttivo Nazionale ratifica la costituzione della Sezione Provinciale avvenuta attraverso assemblea costituente dei soci fondatori della sezione medesima. La sede è stabilita in uno dei capoluoghi di Provincia dell'area territoriale interessata nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il requisito dei venti soci deve essere sempre mantenuto durante la vita della Sezione.

7. Le Sezioni Provinciali rappresentano l'ANAOAI ai soli fini istituzionali e sportivi e non legali, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio e contemporaneamente raccolgono e trasmettono alla Segreteria Nazionale, le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'Associazione e correggere le eventuali disfunzioni.

8. In presenza di:

- gravi e documentate inefficienze gestionali;

- gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;

- mancato funzionamento degli organi;

- omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario;

- omessa approvazione e trasmissione dello Statuto;

- gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;

- numero dei soci inferiore a venti;

le Sezioni Provinciali possono essere commissariate.

9. Il Commissariamento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

10. Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti la Sezione commissariata.

11. Il commissariamento non può essere superiore a tre mesi. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea della struttura commissariata.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

13. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di inviare, nei tempi previsti, la modulistica di tesseramento; versare alle scadenze previste le quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale; inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 10 aprile di ogni anno, approvato dall'assemblea stessa, nonché, a ogni quadriennio, le cariche sociali elette e ogni variazione di carica che intervenga nel corso del quadriennio.

14.Possono essere costituite Sezioni anche nei Comuni con approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

15. Gli organi delle Sezioni Provinciali sono:

• l'Assemblea Sezionale;

• il Consiglio Sezionale;

• il Presidente Sezionale;

• il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall'Assemblea.


Art. 21 - Assemblea sezionale

1. L'Assemblea Sezionale è costituita dai soci aventi diritto a voto nella Sezione in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. E' indetta dal Consiglio Sezionale ed è convocata dal Presidente Sezionale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli aventi diritto al voto della Sezione; della stessa deve essere data notizia alla Segreteria Generale Nazionale.

3. L'Assemblea Sezionale può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi entro il mese di ottobre del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo anno della celebrazione delle Olimpiadi Estive.

4. L'Assemblea Sezionale ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario della Sezione Provinciale deve svolgersi entro il 31 marzo di ciascun anno. Dopo l'approvazione viene trasmesso, al Consiglio Direttivo Nazionale.La stessa Assemblea provvede altresì a votare i "Delegati" per l'Assemblea Nazionale nella misura di un Delegato ogni 40 associati aventi diritto al voto. Per ogni frazione uguale o superiore a 21 viene eletto un ulteriore Delegato. A ciascun associato è attribuito un voto nell'Assemblea sezionale non delegabile. La morosità, derivata dal mancato pagamento della quota annuale, preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

5. Qualora l'Assemblea Sezionale non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente e del Consiglio Sezionale.

6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi più uno dei Consiglieri Sezionali o da almeno due terzi più uno degli associati con diritto di voto, appartenenti alla Sezione, deve essere indetta l'Assemblea Sezionale in sessione straordinaria.

7. Per l'Assemblea Sezionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea Nazionale.

8. Intervengono senza diritto al voto:

- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Sezionale, e/o Nazionale, nonché il Revisore, se previsti;

- I candidati alle cariche sezionali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente della Sezione Provinciale.

9. L'Assemblea Sezionale ordinaria:

- elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Sezionale ed il Revisore, se previsto;

- vota annualmente il rendiconto economico finanziario della Sezione Provinciale ed elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale nel numero previsto;

L'Assemblea Sezionale straordinaria:

- oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Sezionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

10. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.


Art. 22 - Consigli Sezionali

1. Sono attribuzioni dei Consigli Sezionali:

a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dei valori dello sport, delle attività scientifiche, culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;

b) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi agonistici amatoriali a carattere amichevole, aventi scopi di solidarietà e di promozione", comunque senza fini di lucro, di propria iniziativa e/o su mandato del Presidente Nazionale;

c) il coordinamento delle iniziative dei soci;

d) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci;

e) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;

f) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

2. Il Consiglio Sezionale è composto da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli associati, variabile da 2 a 6. Il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di associati alla Sezione nell'anno olimpico di riferimento:

due componenti per le Province con un numero di associati fino a 40; quattro da 41 a 200, sei oltre 200.

Ad esso partecipa anche il Revisore Legale, se previsto.

3. Il Presidente Sezionale, i Consiglieri Sezionali ed il Revisore Legale, se previsto, vengono eletti dall'Assemblea Sezionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimenti definitivi. Per l'ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio Sezionale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. I Consigli Sezionali nominano al proprio interno, su proposta del Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al Consiglio, ma, in tal caso, questi non ha diritto di voto.

5. I Consiglieri Sezionali che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

6. Il Consiglio Sezionale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. E' facoltà del Presidente Sezionale invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

8. Il Consiglio Sezionale ha il compito di approvare il preventivo di spesa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario, esaminato dal Revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all'Assemblea.


Art. 23 - Presidente Sezionale

1. Il Presidente del Consiglio Sezionale è eletto dall'Assemblea Sezionale, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile. Esso ha la legale rappresentanza della Sezione Provinciale ANAOAI.

2. Rappresenta l'ANAOAI Nazionale, ai soli fini sportivi e non legali, e la Sezione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Sezionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Sezionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.

3. E' direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

4. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione dello Statuto per il Presidente Nazionale.

Titolo IV

Art. 24 - Sanzioni disciplinari

1. Al Socio che si rende responsabile di illeciti disciplinari o, comunque, di violazioni all'ordinamento sociale, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) l'ammenda;

c) la sospensione;

d) la radiazione.

Titolo V

Art. 25 - Eleggibilità alle Cariche

1. Possono ricoprire cariche nazionali e regionali solo i Soci Effettivi meglio descritti all'art. 2. Possono ricoprire cariche sezionali anche i Soci Onorari già tesserati.

3. I requisiti necessari alla presentazione delle candidature delle cariche associative, in linea con lo Statuto del CONI, sono i seguenti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana e della maggiore età;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della stessa ANAOAI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo per i Revisori Legali ed i componenti degli organi di giustizia che possono essere scelti anche fra non tesserati

4. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 15 giorni prima delle assemblee, per le cariche centrali e di 7 giorni prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche. La proposta di candidatura deve essere inviata tramite raccomandata, posta certificata o fax nei termini previsti alla Segreteria Nazionale e Sezionale.

Il Socio dovrà dare comunicazione della presentazione della candidatura alla Sezione di appartenenza.

5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

6. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva; è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'Associazione. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, Federazioni Sportive o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.


Art. 26 - Durata delle cariche

  • Le cariche hanno durata quadriennale, sono rinnovabili e coincidono con il ciclo olimpico.

Art. 27 - Decadenza

1. Nel corso del periodo intercorrente tra la decadenza degli Organi centrali o delle Sezioni, come contemplata nel presente articolo e l'immissione dei nuovi eletti (c.d. prorogatio), la competenza degli Organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, oltre a questi decade immediatamente il Consiglio.

Il Vice Presidente vicario, provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo Nazionale resterà in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Vice Presidente Vicario.

3. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, sarà il Vice Presidente Vicario ad esercitarne le funzioni.

4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione e la convocazione dell'assemblea straordinaria, per il rinnovo delle cariche che dovrà nel termine massimo di 90 giorni. Per dimissioni contemporanee si intendono quelle presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e si procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

6. Qualora non si possa addivenire alla sostituzione dei consiglieri, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata l'Assemblea Nazionale straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ne ha compromesso la funzionalità.

7. La decadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di "prorogatio" sino alla riconferma o sostituzione.

8. La decadenza anticipata del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Revisori Legali, agli Organi di Giustizia, anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi.

9. Il venir meno delle condizioni di eleggibilità dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali e del Revisore Legale Sezionale, se previsto, comporta la decadenza del medesimo componente.

10. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli organi nazionali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Nazionale ad eccezione del Collegio dei Revisori Legali.

11. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.

12. Decadono dalla carica i Componenti degli organi elettivi che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa comunicata e motivata per scritto.

13. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.


Art. 28 - Incompatibilità delle cariche

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione.

2. Le cariche di Presidente dell'Associazione, di Consigliere Nazionale, di componente il Collegio dei revisori legali, membro degli Organi di Giustizia - Collegio dei Probiviri e Commissione d'Appello -, sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

3. I componenti gli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa ANAOAI

4. Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

5. La carica di Presidente e di Consigliere Sezionale è incompatibile con tutte le altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

7. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

8. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal presente Statuto, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica verificatasi per ultima in ordine di tempo.


Art. 29 - Anno Sociale

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. L'attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.


Art. 30 - Esercizio finanziario

  • L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale al massimo entro il 15 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, fatta salva possibilità di proroga fino al 31 maggio, se sussistono motivi di particolare rilevanza.

Art. 31 - Emblema associativo

1. L'emblema dell'Associazione è il Labaro.

2. Forme, dimensioni e simboli dell'emblema sono previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto.


Art. 32 - Organo di stampa

1. La rivista "Magliazzurra" è l'organo ufficiale dell'Associazione attraverso il quale ogni socio viene informato sull'attività associativa e sul lavoro, deliberativo ed organizzativo, svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale e dagli altri organi dell'Associazione.

2. La collaborazione con l'organo ufficiale è aperta ad ogni Socio, purché si tratti di argomenti in sintonia con la linea editoriale dell'Associazione.


Art. 33 - Norme e leggi

  • Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 34 - Disposizione finale

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 1/5/2015.